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Diritto di Famiglia

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Lo Studio Legale Nicoletti svolge attività di assistenza e consulenza legale, stragiudiziale e giudiziale, nei diversi ambiti del diritto di famiglia, con particolare riferimento ai rapporti tra genitori e figli e a quelli personali e patrimoniali tra coniugi, alle cause di separazione e divorzio, al riconoscimento e al disconoscimento della paternità, alle procedure di affidamento dei minori e alla protezione contro gli abusi e la violenza.

La separazione non fa venir meno lo status giuridico di coniuge, né pone fine al matrimonio, incide solo su alcuni obblighi tipici del matrimonio:

  • si scioglie la comunione legale dei beni
  • cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione

Altri obblighi, invece, rimangono, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico:

  • dovere di contribuire nell’interesse della famiglia
  • dovere di mantenere il coniuge più debole
  • dovere di mantenere, educare ed istruire la prole

La separazione legale comporta la regolamentazione – per accordo delle parti o per decisione del giudice – di una serie di aspetti:

QUESTIONI PATRIMONIALI – DIRITTI SUCCESSORI – DIRITTO AL MANTENIMENTO PER L’EX CONIUGE – DIRITTO AGLI ALIMENTI PER L’EX CONIUGE – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI ED IL LORO MANTENIMENTO

La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

Si fa ricorso alla separazione giudiziale nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata, da parte di uno dei coniugi, la violazione degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi perde la maggior parte dei diritti successori e non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento.

Il divorzio (o lo scioglimento del matrimonio) è la terminazione di un’ unione coniugale che cancella i doveri e le responsabilità giuridiche da essa derivanti e che dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni
  • divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni

Elementi necessari per richiedere il divorzio sono:

  • IL VENIR MENO ALLA COMUNIONE MORALE E SPIRITUALE
  • LA MANCANZA DI COABITAZIONE TRA MARITO E MOGLIE

Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l’altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento.

Detto assegno va tenuto distinto dall’eventuale contributo al mantenimento dei figli, che si basa su presupposti diversi.

L’ assegno di mantenimento deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento. Tuttavia, egli avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà.

L’assegno divorzile, invece, si collega allo scioglimento del vincolo matrimoniale, il quale comporta il venir meno di tutti gli effetti propri del matrimonio. Rimane, tuttavia, un vincolo di solidarietà di natura assistenziale, volto cioè a sostenere il coniuge che non abbia mezzi economici idonei ad assicurargli un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quello precedente.

Per ottenere l’assegno di divorzio è necessario, che il coniuge, che ne fa richiesta, si trovi privo di risorse reddituali e/o patrimoniali in grado di assicurargli un tenore di vita tendenzialmente accostabile a quello della vita matrimoniale, e che non sia in grado di procurarsele.

L’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio deve tutelare in primo luogo il minore, il principio fondamentale è che, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L’ Avvocato Nicoletti presta particolare attenzione a questi aspetti, offrendo un servizio qualificato di consulenza legale per individuare la migliore soluzione alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e un servizio accurato di assistenza legale per favorire un accordo tra le parti e limitare il disagio subito dai figli.

La regolamentazione dell’affidamento, in fase di separazione o divorzio, coinvolge la definizione delle regole riguardanti il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa familiare.

La tipologia di affidamento genitoriale è in genere

  • L‘AFFIDAMENTO CONDIVISO

esso comporta l’esercizio paritario della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, senza cioè il prevalere di uno rispetto all’altro nelle decisioni che riguardano la vita dei figli.

Soltanto quando viene accertato che l’affidamento condiviso è pregiudizievole al figlio, il giudice può disporre

  • L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, AD UNO SOLTANTO DEI GENITORI

La delicatezza della materia richiede preparazione e serietà soprattutto a tutela dei minori.

Perseguire realmente tale interesse costituisce un punto fondamentale nella filosofia dello Studio Legale Nicoletti.